Art. 6.
(Revoca della cittadinanza).

      1. Dopo l'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:

      «Art. 12-bis. - 1. Il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, revocare

 

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la cittadinanza acquisita ai sensi dell'articolo 5 o concessa ai sensi dell'articolo 9, qualora l'acquisto della medesima agevoli la costituzione o la partecipazione ad associazioni eversive o la commissione di atti terroristici, ovvero la sottrazione all'accertamento dell'autorità, ovvero in seguito a sentenza di condanna passata in giudicato per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, e titolo XII, capo III, sezioni I e II, del codice penale, e per uno dei delitti che prevedono l'arresto in flagranza, ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale.
      2. Il Ministro dell'interno può esercitare la facoltà di cui al comma 1 entro tre anni dalla data di emanazione del decreto previsto dall'articolo 7, comma 1».